{"id":5999,"date":"2018-02-05T15:41:55","date_gmt":"2018-02-05T15:41:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/?p=5999"},"modified":"2018-02-05T17:36:01","modified_gmt":"2018-02-05T17:36:01","slug":"usura-sopravvenuta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/?p=5999","title":{"rendered":"Usura Sopravvenuta"},"content":{"rendered":"<p><strong><em><u>L\u2019arresto della Corte di Cassazione a SS.UU. sull\u2019usura sopravvenuta \u2013 nota a sentenza<\/u><\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><em>&#8220;Allorch\u00e9 il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell&#8217;usura come determinata in base alla disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la nullit\u00e0 o l&#8217;inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all&#8217;entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; n\u00e9 la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato pu\u00f2 essere qualificata, per il solo il fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell&#8217;esecuzione del contratto&#8221;<\/em><\/p>\n<p>Quanto sopra \u00e8 come si \u00e8 recentemente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24675 del 19-10-2017, su un annoso problema che ha visto file di operatori del diritto contrapporsi negli ultimi venti anni in merito alla modalit\u00e0 di applicazione della disciplina prevista dalla L. 108\/96 (c.d. <em>legge antiusura)<\/em>, legge che ha fissato i criteri oggettivi per la determinazione del carattere usurario degli interessi e che ha sostituito il precedente impianto normativo penale, basato esclusivamente sul requisito soggettivo dello \u201c<em>stato di bisogno<\/em>\u201d del finanziato.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente, la surriferita norma ha modificato l\u2019art. 1815 comma II c.c., prevedendo ad oggi che: \u201c<em>se sono convenuti interessi usurari la clausola \u00e8 nulla e non sono dovuti interessi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ebbene, la Suprema Corte \u00e8 stata interessata del quesito inerente l&#8217;applicabilit\u00e0 o meno delle norme della Legge n. 108 del 1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell&#8217;entrata in vigore della citata legge e che possano dar corso all\u2019insorgenza della c.d. <em>usura sopravvenuta.<\/em><\/p>\n<p>Con tale termine suole intendersi il fenomeno patologico con il quale un negozio, <em>ab origine<\/em> conforme ai <em>dicta<\/em> imposti <em>ex<\/em> art. 1815 c.c. e della Legge n. 108 del 1996 soffra, in corso di esecuzione, di usura. Ci\u00f2 infatti accade allorquando nel corso del tempo, a causa dell&#8217;adeguamento dei tassi, il tasso originariamente pattuito sfori il tasso soglia previsto <em>ex lege.<\/em><\/p>\n<p>Gli Ermellini tuttavia, nell\u2019esame della questione sottoposta, hanno chiarito che il problema della configurabilit\u00e0 di una &#8220;<em>usura sopravvenuta<\/em>&#8221; si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell&#8217;entrata in vigore della Legge n. 108 del 1996, ma altres\u00ec ai contratti successivamente stipulati con tassi di interesse che superano il tasso soglia solo nel corso del rapporto sinallagmatico.<\/p>\n<p>Di tant\u2019\u00e8, che successivamente all\u2019entrata in vigore della Legge Antiusura, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 inizi\u00f2 ad orientarsi per l\u2019applicabilit\u00e0 dei canoni dettati dalla novella altres\u00ec ai rapporti pendenti. Tale interpretazione impose la necessit\u00e0 di intervento del Legislatore.<\/p>\n<p>Venne quindi emanato il Decreto Legge n. 394 del 2000, che all\u2019art. 1, comma 1, con funzione di norma di interpretazione autentica della Legge Antiusura, sancisce che: <em>&#8220;Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 644 c.p., e dell&#8217;art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Nonostante gli sforzi profusi dal Legislatore, si cre\u00f2 tuttavia un contrasto apprezzabile in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte che si specchiava anche negli orientamenti delle Corti di merito.<\/p>\n<p>Da un lato infatti, si riteneva che non potesse configurarsi usura sopravvenuta.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto la norma d&#8217;interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi.<\/p>\n<p>Sicch\u00e9 non potr\u00e0 trovare accoglimento una pronuncia di nullit\u00e0 parziale relativamente a quei contratti in origine conformi alla normativa <em>illo tempore<\/em> vigente.<\/p>\n<p>Di contro, si affermava l&#8217;incidenza della nuova legge sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, omettendo tuttavia di prendere in considerazione la norma d&#8217;interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000. Di modo che, caso per caso, la clausola relativa agli interessi usurari veniva ritenuta usuraria con conseguente sostituzione automatica ai sensi e per gli effetti degli artt. 1319 c.c. e 1419 comma II c.c., con il tasso soglia convenzionalmente pattuito.<\/p>\n<p>Ovvero, in pi\u00f9 drastiche decisioni, si riteneva altres\u00ec che il negozio dovesse intendersi \u2013 ai sol fini sanzionatori \u2013 \u00a0gratuito, con conseguente restituzione a carico dell\u2019Istituto di credito, degli interessi riscossi nel corso dell\u2019intero rapporto negoziale.<\/p>\n<p>Come <em>supra <\/em>accennato, con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno sposato il primo degli orientamenti citati.<\/p>\n<p>Gli Ermellini hanno infatti ritenuto, in primo luogo, insussistente la tesi dell\u2019illeceit\u00e0 della c.d. usura sopravvenuta.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto, innanzitutto l\u2019unico limite esplicito all\u2019usura \u00e8 contenuto nell\u2019art. 644 c.p., che disciplina l\u2019impianto penalistico di rilievo.<\/p>\n<p>Diversamente sotto il profilo civilistico, il divieto all&#8217;usura \u00e8 contenuto, nel citato art. 1815 II comma c.c.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 tuttavia da rammentare che quest\u2019ultimo presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. 108\/96.<\/p>\n<p>Soggiunge la Corte che: <em>\u201csarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell&#8217;art. 644 c.p.; &#8220;ai fini dell&#8217;applicazione&#8221; del quale, per\u00f2, non pu\u00f2 farsi a meno perch\u00e9 cos\u00ec impone la norma d&#8217;interpretazione autentica &#8211; di considerare il &#8220;momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Sicch\u00e9, l\u2019interpretazione offerta dal secondo orientamento citato si appalesa <em>contra legem, <\/em>tenendo altres\u00ec conto della <em>ratio<\/em> sottesa l\u2019emanazione della L.108 del 96, volta a contrastare il fenomeno usurario. Il tasso soglia infatti, non ha funzione calmieratrice del mercato ma rappresenta lo specchio dei mercati stessi, posto che viene calcolato periodicamente tenendo a riferimento i tassi medi praticati dagli operatori.<\/p>\n<p>Ma non solo.<\/p>\n<p>Si d\u00e0 atto nella sentenza in lettura, che, conformemente alle regole generali di interpretazione dei contratti, \u00e8 necessario valorizzare il profilo della volont\u00e0 delle parti al momento di sottoscrizione del negozio. Si precisa nella sentenza in commento, che: \u201c<em>far salva la validit\u00e0 ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilit\u00e0 di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti; significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidit\u00e0 o inefficacia della clausola in questione\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Ne discende, che l\u2019eventuale superamento del tasso soglia dell&#8217;usura al tempo del pagamento (e non alla data di sottoscrizione), non comporta la nullit\u00e0 o l&#8217;inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l&#8217;illiceit\u00e0 della pretesa del pagamento del creditore.<\/p>\n<p>Ai fini di completezza, la Suprema Corte esclude altres\u00ec che, la richiesta di pagamento formalizzato dal mutuante possa configurare un\u2019ipotesi di lesione del principio di buona fede oggettivo e correttezza.<\/p>\n<p>Argomenta in tal senso, che la violazione della buona fede \u00e8 riscontrabile solamente nelle particolari modalit\u00e0 dell\u2019esercizio in concreto del diritto soggettivo, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.<\/p>\n<p>Pertanto, non si pu\u00f2 qualificare scorretta la pretesa in s\u00e9 degli interessi superiori al tasso soglia, in quanto, nascenti da un diritto validamente riconosciuto dal contratto stesso, valido ed efficace tra le parti.<\/p>\n<p>Alla luce di tutto quanto sopra, i Giudici della Suprema Corte hanno quindi enunciato l\u2019importante principio di diritto secondo il quale \u00e8 esclusa l\u2019illiceit\u00e0 dell\u2019usura sopravvenuta nel nostro ordinamento giuridico, con evidente sgravio del contenzioso bancario, che aveva registrato negli ultimi anni una serie infinita di cause <em>standard <\/em>decise a seconda del Foro in modo o in un altro, con evidente crescita dell\u2019incertezza giuridica<\/p>\n<p>Avv. Vanessa V. Vianello<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019arresto della Corte di Cassazione a SS.UU. sull\u2019usura sopravvenuta \u2013 nota a sentenza \u00a0&#8220;Allorch\u00e9 il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell&#8217;usura come determinata in base alla disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la nullit\u00e0 o l&#8217;inefficacia della clausola contrattuale di&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6000,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5999"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5999"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5999\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6006,"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5999\/revisions\/6006"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6000"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5999"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5999"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nigrostudiolegale.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5999"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}